COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 21/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 3/ 2/ 2002 LOCOMOTIV RIPA – GRAN SASSO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 21/02/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO
GARA DEL 3/ 2/ 2002 LOCOMOTIV RIPA - GRAN SASSO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo avanzato dalla A.S.Locomotiv Ripa avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si denuncia una presunta irregolarita' della posizione del calciatore D'Angelo Settimio (data di nascita 26.01.1979) schierato dalla Soc.Gran Sasso , per cui chiede che sia inflitta alla Soc.Gran Sasso la punizione sportiva della perdita della gara;
- ritenuto che il reclamo cosi' come proposto si appalesa inammissibile, in quanto priva di valida motivazione, infatti non viene indicata quale fosse la presunta irregolarita' e, comunque , il calciatore indicato risulta regolarmente tesserato con A.C. Gran Sasso;
DELIBERA
a) di respingere il reclamo e confermare il risultato acquisito in campo : Locomotiv Ripa / Gran Sasso 1 a 1;
b) di incamerare la tassa reclamo.