COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.VILLA S.SEBASTIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE GUERRA FABRIZIO PER 4 GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.SEBASTIANO/SPORTLAND CELANO DISPUTATA IL 10/3/02 PER IL CAMPIONATO DI 2° CAT. GIR.A (C.U. N.57 DEL 14/3/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.VILLA S.SEBASTIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE GUERRA FABRIZIO PER 4 GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA S.SEBASTIANO/SPORTLAND CELANO DISPUTATA IL 10/3/02 PER IL CAMPIONATO DI 2° CAT. GIR.A (C.U. N.57 DEL 14/3/02) Con appello ritualmente proposto la società VILLA S.SEBASTIANO ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Guerra Fabrizio colpito con un pugno alla nuca un giocatore della squadra avversaria chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Guerra non avrebbe tirato alcun pugno ad un avversario , intervenendo al solo scopo di separare alcuni calciatori che stavano avendo un diverbio. L’arbitro della gara in sede di chiarimenti ha confermato gli originari riferimenti precisando che il calciatore Guerra, a gioco fermo, percorreva diversi metri di campo per andare a colpire volontariamente un giocatore avversario. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Guerra Fabrizio ha tenuto un comportamento gravemente antisportivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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