COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO RAIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CICCOTELLI ELIA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO/BARISCIANO DISPUTATA IL 10/3/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.B (C.U.N.57 DEL 10/3/02 – AMMENDA EURO 517 -–AMMENDA EURO 26

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ GRUPPO SPORTIVO RAIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CICCOTELLI ELIA PER 4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO/BARISCIANO DISPUTATA IL 10/3/02 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.B (C.U.N.57 DEL 10/3/02 - AMMENDA EURO 517 -–AMMENDA EURO 26 Con appello ritualmente proposto la società G.S.Raiano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore CiCCOTELLI ELIA, espulso per doppia ammonizione, rivolto frasi offensive e pesanti minacce al direttore di gara, continuando nel suo comportamento anche a fine gara (ammenda di euro 517 per comportamento scorretto e ammenda di euro 26 per mancanza di acqua calda), chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che quanto riportato dall’arbitro non corrisponde alla dinamica degli accadimenti che andrebbero ricondotti ad una prassi diffusa quale quella di aggrapparsi alla rete da parte dei tifosi, che la squalifica del capitano della squadra Ciccottelli Elia appare eccessiva, che la mancanza di acqua calda non sarebbe stata segnalata. L’arbitro della gara in sede di chiarimenti ha confermato gli originari riferimenti precisando che per tutta la durata della gara e anche dopo il termine della stessa la terna arbitrale è stata fatta oggetto di insulti, sputi, minacce e lancio di oggetti, tra cui una pietra di grosse dimensioni (7 x 1 cm) e che il calciatore Ciccottelli, dopo essere stato espulso ingiuriava e minacciava l’arbitro anche fuori dal recinto di giuoco e dopo la fine della gara. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro.L’ammenda di 517.00 euro deve parimenti ritenersi congrua in relazione al comportamento dei tifosi della squadra di casa. In relazione all’ammenda di 26 euro per mancanza di acqua calda il ricorso si appalesa inammissibile ex art.41, comma 3, lettera d CGS Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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