COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – RECLAMO GARA DEL 14/ 4/ 2002 GUASTAMEROLI – ATLETICO ORSOGNA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 02/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - RECLAMO
GARA DEL 14/ 4/ 2002 GUASTAMEROLI - ATLETICO ORSOGNA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della A.S.Atletico Orsogna avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc.A.C.Guastameroli, in quanto a dire dalla reclamante, nella distinta di gara della Soc.Guastameroli , "nella parte in cui andava inserito il documento ufficiale d'identita' dei giuocatori", non era stata inserita alcuna indicazione del documento di riconoscimento del calciatore Di Florio Davide n.6 della distinta;
- visto il rapporto arbitrale;
- considerato che l'arbitro nulla riferisce nello stesso rapporto per cui deve ritenersi che abbia regolarmente effettuato il riconoscimento dei calciatori e che per di piu' nella distinta viene regolarmente riportata la indicazione C.I.AG6417321-Lanciano, indicazione trascritta per errore nel rigo superiore,
DELIBERA
a)di respingere il reclamo e di confermare il risultato conseguito in campo: Guastameroli/ Atletico Orsogna 2 a 1;
b)di incamerare la tassa reclamo.