COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.SAN VALENTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. ( INIBIZIONE FINO AL 30706/2002 AI DIRIGENTI IANNACCO VINCENZO E D’OTTAVIO MARIO E FINO AL 31/12/2004 AL DIRIGENTE SALERNI AMILCARE; SQUALIFICHE PER 4 GARE AL CALCIATORE DI TOMMASO CLAUDIO; FINO 31/12/2006 AL CALCIATORE PRIMAVERA FAUSTO E FINO AL 31/12/2005 AL CALCIATORE TONTODONATI CESIDIO E FINO AL 11704/2003 AL CALCIATORE IACOBUCCI MICHAEL;AMMENDA DI 414,00 EURO E PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA SAN VALENTINO (OBBLIGO DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DELL’ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. SAN VALENTINO / DELTA CALCIO DISPUTATA IL 07/04/2002 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N. 62 DELL’11/04/2002)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.SAN VALENTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. ( INIBIZIONE FINO AL 30706/2002 AI DIRIGENTI IANNACCO VINCENZO E D'OTTAVIO MARIO E FINO AL 31/12/2004 AL DIRIGENTE SALERNI AMILCARE; SQUALIFICHE PER 4 GARE AL CALCIATORE DI TOMMASO CLAUDIO; FINO 31/12/2006 AL CALCIATORE PRIMAVERA FAUSTO E FINO AL 31/12/2005 AL CALCIATORE TONTODONATI CESIDIO E FINO AL 11704/2003 AL CALCIATORE IACOBUCCI MICHAEL;AMMENDA DI 414,00 EURO E PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA SAN VALENTINO (OBBLIGO DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DELL'ARBITRO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. SAN VALENTINO / DELTA CALCIO DISPUTATA IL 07/04/2002 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. N. 62 DELL'11/04/2002) Con appello ritualmente proposto , la A.S. SAN VALENTINO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per i fatti accaduti nel corso della gara ed adottati ai singoli responsabili, chiedendone la revoca o, comunque, la riduzione. Ha dedotto l'appellante la insussistenza dei fatti addebitati sia per le aggressioni e gli episodi violenti verificatisi in danno dell'arbitro sia per sussistenza di fatti tali da giustificare la sospensione della gara. L'arbitro, in sede di supplemento , ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalita' con le quali si sono verificati i fatti contestati ed escludendo senza ombra di dubbio le singole responsabilita'. Osserva la commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di gara (fonte di prova privilegiata rispetto alla interessata versione dei fatti rappresentata dalla Societa' appellante ) puo' procedersi ad una riduzione della inibizione inflitta al Salerni Amilcare , in quanto non documentata la ferita alla mano che l'arbitro ha riferito di aver subito, nonche' della squalifica inflitta al calciatore Iacobucci Michael in quanto eccessiva e dell'ammenda in quanto anch'essa eccessiva. I restanti procedimenti provvedimenti devono essere confermati in quanto congrui ed adeguati nonche' tali da giustificare la sospensione della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la inibizione inflitta al dirigente Salerni Amilcare fino al 31/12/2002 , la squalifica inflitta al calciatore Iacobucci Michael fino al 31/12/2002 e l'ammenda a 259,00 euro. Conferma , nel resto, gli impugnati provvedimenti disponendo restituirsi la tassa versata.
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