COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. CALCIO SAN PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CRECCHIO/ CALCIO SAN PAOLO DISPUTATA IL 28/04/2002 PER IL COMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. CALCIO SAN PAOLO AVVERSO L'ESITO DELLA GARA CRECCHIO/ CALCIO SAN PAOLO DISPUTATA IL 28/04/2002 PER IL COMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. Con reclamo proposto a mezzo servizio postale con raccomandata spedita il 6/5/2002 , la S.S. Calcio San Paolo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Pol.Crecchio , per aver quest'ultima utilizzato il calciatore Napoletano Franco che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato. Osserva la Commissione che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile siccome proposto oltre i termini previsti dal C.U. F.I.G.C. n.7/A del 25/02/2002 pubblicato il 19/03/2002 sul C.U. n. 74 della L.N.D. e sul C.U. n. 59 del 28/03/2002 di questo Comitato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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