COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ADRIANO FLACCO G.T. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASCIANGELI RUGGERO FINO AL 30/6/02) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. FLACCO/TRE VILLE DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.13 DEL 27/9/01

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 22 del 08/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ADRIANO FLACCO G.T. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASCIANGELI RUGGERO FINO AL 30/6/02) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. FLACCO/TRE VILLE DISPUTATA IL 23/9/01 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.13 DEL 27/9/01 Con appello ritualmente proposto la società A.S,Flacco G.T. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dla G.S. per aver il calciatore sfiorato il viso dell’arbitro che indietreggiava. Ha dedotto l’appellante che il calciatore aveva sfiorato accidentalmente il viso dell’arbitro mentre, perduto l’equilibrio, stava per cadere. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che il gesto compiuto dal calciatore doveva ritenersi volontario e determinato dalla volontà di protestare contro l’espulsione decretata nei suoi confronti. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato. La sanzione inflitta al calciatore Masciangelo deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il gesto non appare di particolare gravità e non ha comportato conseguenza alcuna per il direttore di gara visto che lo stesso ha schivato il colpo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Masciangelo Ruggero fino al 31/3/02 disponendo la restituzione della tassa versata.
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