COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PESCINA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE DI BERARDINO ANTONIO PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA/HATRIA DISPUTATA IL 1/5/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.68 DEL 2/5/02)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PESCINA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE DI BERARDINO ANTONIO PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA PESCINA/HATRIA DISPUTATA IL 1/5/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N.68 DEL 2/5/02)
Con appello ritualmente proposto la soc.Pescina ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Antonio Di Berardino colpito con calci due calciatori avversari chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore avrebbe commesso un gesto non intenzionale.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto in modo assai chiaro risulta dagli atti che il calciatore ha tenuto un comportamento sicuramente intenzionale come riferito dall’arbitro della gara e dal commissario di campo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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