COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. PRATOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE FORNARO BRUNO (5 GARE) E MINGOLLA FRANCESCO (3 GARE) IN RELAZIONE ALAL GARA PRATOLA/MIGLIANICO DISPUTATA IL 5/5/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.71 DEL 9/5/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. PRATOLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE FORNARO BRUNO (5 GARE) E MINGOLLA FRANCESCO (3 GARE) IN RELAZIONE ALAL GARA PRATOLA/MIGLIANICO DISPUTATA IL 5/5/02 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U.N.71 DEL 9/5/02) Con appello proposto a mezzo servizio postale il 17/5/02 la società U.S.Pratola ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver i calciatori in questione tenuto i comportamenti antiregolamentari rispettivamente ascritti chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la eccessività delle sanzioni. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile siccome proposto oltre i termini di cui al C.U. n.7/A della FIGC pubblicato sul C.U. n.74 L.N.D. e 59 del C.R.A. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la tassa relativa.
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