COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC.NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI £.2.000.000 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA AVEZZANO CALCIO/S.OMERO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.26 DEL 29/11/01)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13/12/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC.NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI £.2.000.000 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA AVEZZANO CALCIO/S.OMERO DISPUTATA IL 25/11/01 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U.N.26 DEL 29/11/01)
Con appello ritualmente proposto, la soc.Nuova Avezzano Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per gli atti compiuti da sostenitori della stessa nei confronti del direttore di gara e di un assistente, chiedendone la revoca o, quanto meno la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione inflitta in quanto: a) sarebbe stato scoppiato un “rauto” e non un “petardo”; b) le ingiurie sarebbero state rivolte non in maniera continuativa; c) non sarebbe stato possibile raggiungere con sputi l’assistente in quanto vi è notevole distanza tra gli spalti ed il terreno di gioco, d) all’interno del recinto non vi sarebbero stati estranei.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
A prescindere dalla natura dell’esplodente che sarebbe stato lanciato in campo, resta il fatto che lo stesso non era di scarsa portata se è vero, come è vero, che l’assistente arbitrale ha riportato fastidio ai timpani. Quanto agli altri motivi di ricorso, appare evidente la loro pretestuosità emergendo con chiarezza dagli atti ufficiali che le ingiurie sono state rivolte per buna parte della gara, che gli sputi hanno raggiunto la persona dell’assistente e che una persona non identificata e non autorizzata si trovava all’interno del recinto di giuoco insultando l’arbitro e causando un accenno di rissa.
Dal momento che la sanzione inflitta appare congrua ed adeguata, la decisione del primo Giudice deve essere confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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