COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società A.C. EUROPEAN 93 (Matr. 800046) avverso la regolarità della gara Amatori Calcio Laureana – European 93 (2 – 1) del 16.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SPURIO Gregorio, nato il 19.03.1969

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società A.C. EUROPEAN 93 (Matr. 800046) avverso la regolarità della gara Amatori Calcio Laureana – European 93 (2 – 1) del 16.02.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SPURIO Gregorio, nato il 19.03.1969 LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.C. European 93 assume che il calciatore Spurio Gregorio, nato il 19.03.1969, non aveva titolo a partecipare alla gara Amatori Calcio Laureana / European 93 (2 – 1) del 16.02.2002 perché tesserato per la Società Comprensorio Alto Mesima. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo non risponde al vero. Il calciatore Spurio Gregorio é tesserato con la Società Amatori Calcio Laureana, previo nulla osta della Società A.C.R. Laurabella con la quale é tesserato con vincolo pluriennale. Il ricorso é perciò infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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