COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 131 della Società Amatori Calcio LAUREANA (Matr. 800107) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 27 del 14.02.2002 (gara Amatori Calcio Laureana – Medma del 02.02.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 18/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 131 della Società Amatori Calcio LAUREANA (Matr. 800107) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri di cui al C.U. N. 27 del 14.02.2002 (gara Amatori Calcio Laureana - Medma del 02.02.2002). LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società Amatori Calcio Laureana impugna la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Locri che aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della gara in epigrafe perché alla stessa aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore Moricca Roberto. Il Moricca difatti non aveva compiuto il 25° anno di età al 1° gennaio dell’anno in cui il campionato Amatori ha avuto inizio cioè il 2001. La formulazione della norma è chiara e non consente l’accoglimento della tesi difensiva della Società Amatori Calcio Laureana. La decisione del giudice è scevra da errori. Non merita pregio neanche la tesi dell’inammissibilità del ricorso di primo grado della Società Medma, non avendo questa prodotto la ricevuta della raccomandata comprovanete l’invio del reclamo alla Società Amatori Calcio Laureana. La ricevuta è presente agli atti del giudizio. Il ricorso è perciò infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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