COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 109 della Società A.S. GRIMALDI (Matr. 610577) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 25 del 21.02.2002 (squalifica allenatore ANSELMO Emilio fino 06.05.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 109 della Società A.S. GRIMALDI (Matr. 610577)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 25 del 21.02.2002 (squalifica allenatore ANSELMO Emilio fino 06.05.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il Presidente della Società reclamante, nonché il direttore di gara che ha confermato in toto il proprio referto rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice ad Anselmo Emilio è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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