COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 112 della Società A.S. BELSITO (Matr. 610234) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 22 del 31.01.2002 (squalifica calciatori MACCHIONE Luigi fino 31.12.2002, VOLPE Alessandro fino 30.06.2004; ammenda di 154,94 €)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 87 DEL 25/03/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 112 della Società A.S. BELSITO (Matr. 610234) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N. 22 del 31.01.2002 (squalifica calciatori MACCHIONE Luigi fino 31.12.2002, VOLPE Alessandro fino 30.06.2004; ammenda di 154,94 €) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara che ha confermato in toto il proprio referto, ribadendo in particolare il tentativo di aggressione perpetrato dal calciatore Macchione Luigi; rilevato pertanto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata alla natura ed all’entità dei fatti accertati P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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