COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 08/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 141 della Società U.S. PARENTI (Matr. 67899) avverso la regolarità della gara Grimaldi – Parenti (2 – 1) del 23.02.2002, per presunta posizione irregolare del calciatore BRUNO Bossio Antonio, nato 05.02.1970 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Proviunciale di Cosenza di cui al C.U. n. 27 del 07.03.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 08/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 141 della Società U.S. PARENTI (Matr. 67899) avverso la regolarità della gara Grimaldi – Parenti (2 – 1) del 23.02.2002, per presunta posizione irregolare del calciatore BRUNO Bossio Antonio, nato 05.02.1970 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Proviunciale di Cosenza di cui al C.U. n. 27 del 07.03.2002) LA COMMISSIONE Letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rileva In via preliminare, che non può essere accolta l’eccezione d’inammissibilità del reclamo de quo proposta della Società controdeducente A.S. Grimaldi, in base alle motivazioni qui di seguito indicate: 1) i reclami indirizzati per errore al Giudice evidentemente diverso da quello competente, se tempestivi e regolari per ogni altro verso, non sono inammissibili, ma determinano soltanto l’esigenza di un traslatio d’ufficio al Giudice cui dovevano essere indirizzati per venire da questi decisi (cfr., fra gli altri, CC.UU. C.A..F. n. 18/C del 20.02.1987 e n. 25/C del 22.03.1990): in particolare, a differenza di quanto sostenuto dalla Società A.S. Grimaldi, il reclamo de quo risulta essere fornito del requisito della tempestività, essendo stato inoltrato a mezzo raccomandata del 26.02.2002, nel rispetto, pertanto, del termine previsto dall’art. 42 co.3 C.G.S.; 2) in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 34 co.7 e 42 co.6 C.G.S., copia del reclamo in questione é stato inviato alla Società A.S. Grimaldi all’indirizzo di via G. Giardino – Grimaldi, diverso, pertanto da quello effettivo di via Fontanella n. 13 – Grimaldi; tuttavia tale irregolarità é da considerarsi sanata, essendo ragionevole presumere che la raccomandata suddetta sia stata effettivamente e regolarmente ricevuta dall’A.S. Grimaldi per il fatto stesso che la medesima Società, nelle proprie controdeduzioni datate 04.03.2002, abbia precisato di aver ricevuto il ricorso di specie in data 01.03.2002, ossia entro i termini di cui all’art. 34 co.3, C.G.S. Nel merito, si rileva che il calciatore Bruno Bossio Antonio, che ha partecipato alla gara in epigrafe nelle file dell’A.S. Grimaldi, non aveva titolo a prendervi parte dovendo in tale occasione scontare la giornata di squalifica per recidività in ammonizione inflittagli dal Giudice Sportivo sul C.U. del Comitato Provinciale di Cosenza n. 25 del 20.02.2002, pubblicato il giorno successivo. Infatti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 17 co.2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo C.U.; soltanto nel caso di espulsione dal campo (circostanza evidentemente diversa da quella in esame) si configura l’automatica applicazione della sanzione minima della squalifica per una gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, ex art. 41 co.2 C.G.S.; Conseguentemente, ai sensi dell’art. 12 co.5 lett. a) C.G.S., questa Commissione decide di sanzionare l’irregolarità commessa dalla Società A.S. Grimaldi infliggendole la punizione sportiva della perdita della gara di cui in oggetto col punteggio di 0 – 2; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, irroga alla Società A.S. Grimaldi la punizione sportiva della perdita della gara Grimaldi – Parenti del 23.02.2002 col punteggio di 0 – 2, disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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