COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 146 del Sig. PRINCI ANTONINO (Presidente A.S. Deliese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 89 pubblicato il 04.04.2002 (Inibizione fino 27.05.2002)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 146 del Sig. PRINCI ANTONINO (Presidente A.S. Deliese)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 89 pubblicato il 04.04.2002 (Inibizione fino 27.05.2002)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il reclamante;
RILEVATO
che dal rapporto del direttore di gara (peraltro non contrastante con quello del Commissario di campo) risulta in maniera chiara ed inequivoca il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal Sig. Princi Antonino nei confronti dell’arbitro;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo é congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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