COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 149 del Sig. BENNARDO Agostino (calciatore Pol. Cropalati) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. 26 pubblicato il 31.01.2002 (squalifica fino al 26.01.2005)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 149 del Sig. BENNARDO Agostino (calciatore Pol. Cropalati) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. 26 pubblicato il 31.01.2002 (squalifica fino al 26.01.2005) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVATO che il reclamo é stato spedito fuori dai termini previsti dall’art. 42, comma 5, del C.G.S. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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