COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 152 della Società U.S. CRUCOLESE (610291) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 45 del 14.03.2002 (ammenda di 100,00 e 75,00 €; inibizione dirigente GAGLIARDI Vincenzo fino 30.04.2002; squalifica allenatore VULCANO Francesco fino 31.12.2002 – già inibito fino 30.06.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 152 della Società U.S. CRUCOLESE (610291) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 45 del 14.03.2002 (ammenda di 100,00 e 75,00 €; inibizione dirigente GAGLIARDI Vincenzo fino 30.04.2002; squalifica allenatore VULCANO Francesco fino 31.12.2002 – già inibito fino 30.06.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA 1. Le sanzioni applicate dal primo Giudice a carico del dirigente Gagliardi Vincenzo e di Vulcano Francesco, appaiono congrue ed adeguate alla natura e all’entità dei fatti accertati. 2. Deve però essere revocata la sanzione pecuniaria comminata per il ritardo della presentazione della distinta di gara (non risultando tale circostanza dal referto arbitrale) così come deve essere ridotta quella comminata per la recidiva all’infrazione (non risulta documentata); P.Q.M. a) revoca la sanzione pecuniaria di € 75,00 comminata per il ritardo nella presentazione della distinta di gara; b) riduce a € 75,00 la sanzione comminata a carico della Società per l’infrazione commessa; c) conferma nel resto; d) dispone accreditarsi la tassa reclamo
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