COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 153 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO (Matr. 73165) avverso la regolarità della gara San Luca – Comprensorio Lazzaro (3 -0) del 17.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Giorgi Domenico, nato il 03.04.1986

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 15/4/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 153 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO (Matr. 73165) avverso la regolarità della gara San Luca – Comprensorio Lazzaro (3 -0) del 17.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore Giorgi Domenico, nato il 03.04.1986 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Alla gara del 17.03.2002 prendeva parte il calciatore Giorgi Domenico il quale non aveva titolo a partecipare perché l’autorizzazione rilasciata in data 4.04.2001, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. era scaduta il 1°.03.2002, come risulta dal C.U. n. 90 del 4.04.2001; P.Q.M. in accoglimento del reclamo del Comprensorio Lazzaro irroga alla Società U.S. SAN LUCA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa.
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