COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22 a carico di: DISI’ Giuseppe, Presidente della società A.S. NUOVA SANTONOFRESE; della società A.S. NUOVA SANTONOFRESE (Matr. 610357); della società COMPRENSORIO ALTO MESIMA (Matr. 610258) per rispondere, rispettivamente, di violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. il primo e di violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. le due società, su deferimento della Procura Federale.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 22 a carico di:
DISI’ Giuseppe, Presidente della società A.S. NUOVA SANTONOFRESE; della società A.S. NUOVA SANTONOFRESE (Matr. 610357); della società COMPRENSORIO ALTO MESIMA (Matr. 610258) per rispondere, rispettivamente, di violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. il primo e di violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. le due società, su deferimento della Procura Federale.
LA COMMISSIONE
Letti gli atti ufficiali;
sentito il rappresentante della Procura Federale;
rilevato che dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini è emerso:
che il Presidente dell’A.S. Nuova Santonofrese, Disì Giuseppe, ha omesso di comunicare ai propri tesserati – Francesco Delfina, Antonio Priamo e Giorgio Marchesi – le convocazioni presso la sede del Comitato Provinciale di Vibo Valentia e presso il Comitato Regionale Calabria disposta dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini per i giorni 4. 6.2001 e 11.6.2001;
che tanto risulta inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese in data 5.9.2001 dai calciatori Priamo e Delfina al Collaboratore dell’Ufficio Indagini incaricato di espletare un supplemento di inchiesta;
considerato che, pertanto, il Sig. Disì ha violato l’art. 1, comma 3 del C.G.S.;
che della violazione risponde anche, a titolo di responsabilità oggettiva, la società A.S. Nuova Santonofrese;
che non vi è in atti la prova di alcun comportamento omissivo da parte del Presidente del Comprensorio Alto Mesima nella convocazione del calciatore Mangiardi Giuseppe;
P.Q.M.
irroga:
- al Sig. DISI’ GIUSEPPE la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 22 AGOSTO 2002;
- all’A.S. NUOVA SANTONOFRESE l’ammenda di € 250,00.
- proscioglie la società Comprensorio Alto Mesima da ogni addebito.
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