COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 139 della Società A.C. FEDULA (Matr. 78127) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. 33 del 21.03.2002 (Inibizione dirigente VALENTE Roberto fino al 16.03.2007; squalifica calciatori De MARCO Dominique, CIPOLLA Saverio, AITA Francesco, D’EREDITA’ Donatello per TRE GARE; squalifica campo di giuoco per TRE GIORNATE e ammenda di € 500,00; tenere indenne l’arbitro dei danni personali e della propria autovettura.)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 22/04/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 139 della Società A.C. FEDULA (Matr. 78127)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n. 33 del 21.03.2002 (Inibizione dirigente VALENTE Roberto fino al 16.03.2007; squalifica calciatori De MARCO Dominique, CIPOLLA Saverio, AITA Francesco, D’EREDITA’ Donatello per TRE GARE; squalifica campo di giuoco per TRE GIORNATE e ammenda di € 500,00; tenere indenne l’arbitro dei danni personali e della propria autovettura.)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti relativamente alla posizione del dirigente VALENTE Roberto;
Rilevato
in via preliminare che in data 8.4.2002 la Commissione Disciplinare si pronunciava sul ricorso in esame stralciando la posizione del dirigente Valente Roberto;
che relativamente a detta posizione in data 22.4.2002 ascoltava l’arbitro a chiarimenti;
che lo stesso confermava la responsabilità del Valente per i fatti addebitatigli: il Valente, che ricopriva le funzioni di Assistente Arbitrale di parte, già espulso dal campo per comportamento gravemente ingiurioso, colpiva in maniera proditoria l’arbitro con un calcio all’addome facendolo accasciare al suolo;
che la gravità dei fatti ascritti, il contesto in cui sono stati posti in essere e le conseguenze lesive che hanno contribuito a cagionare all’arbitro (prognosi di trenta giorni) rende congrua la sanzione comminata in primo grado.
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
dispone incamerarsi la tassa.
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