COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 143 della Società A.S. GAGLIANO CALCIO (Matr. 203762) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 40 del 21.02.2002 (squalifica calciatore BRUNO Saverio fino al 30.04.2004)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 143 della Società A.S. GAGLIANO CALCIO (Matr. 203762) avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C. U. n. 40 del 21.02.2002 (squalifica calciatore BRUNO Saverio fino al 30.04.2004) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante e l’arbitro a chiarimenti; Rileva In alcun dubbio possono essere posti i fatti addebitati al calciatore BRUNO Saverio in quanto l’arbitro ascoltato a chiarimenti ha confermato i fatti ascritti riportandoli in maniera chiara, circoscritta ed univoca. Tuttavia la sanzione va ridotta a tutto il 31.12.2003 P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione a tutto il 31.12.2003. Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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