COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 166 della Società G.S. PELLEGRINA (Matr. 610374) avverso la regolarità della gara Palizzi – Pellegrina (7 – 3) del 7.04.2002 per presunta posizione irregolare del tecnico Vita Fortuato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 166 della Società G.S. PELLEGRINA (Matr. 610374) avverso la regolarità della gara Palizzi – Pellegrina (7 – 3) del 7.04.2002 per presunta posizione irregolare del tecnico Vita Fortuato. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante; Rilevato che la posizione irregolare del tecnico Vita Fortunato non può comportare la perdita della gara poiché la funzione di allenatore non equivale a partecipazione alla gara per cui l’eventuale posizione irregolare dello stesso, può dar luogo solo a sanzioni personali ed ammenda a carico della Società; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa. Manda gli atti al Presidente del Comitato Regionale in sede per i provvedimenti di competenza.
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