COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 168 della Società A.C. ATLETICO COSENZA (Matr. 61870) avverso la regolarità della Atletico Cosenza – Amatori Trebisacce (0 – 1) del 17.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore PRESTA Antonio, nato il 15.10.1963 (delibera del G.S. presso il C.R. Calabria di cui al C.U. n. 89 del 4.04.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 168 della Società A.C. ATLETICO COSENZA (Matr. 61870) avverso la regolarità della Atletico Cosenza – Amatori Trebisacce (0 – 1) del 17.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore PRESTA Antonio, nato il 15.10.1963 (delibera del G.S. presso il C.R. Calabria di cui al C.U. n. 89 del 4.04.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rileva La società reclamante ha trasmesso copia del reclamo alla controparte Società Amatori Trebisacce all’indirizzo pubblicato sul C.U. n. 18 del 25.09.2001, senza tenere conto dell’avvenuta variazione di indirizzo formalizzata con C.U. n. 41 pubblicato l’8.11.2001; variazione richiesta dalla Società Amatori Trebisacce con fax del 3.11.2001. Detto vizio del ricorso è punito ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S. con l’inammissibilità del ricorso stesso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo; Dispone incamerarsi la tassa. Rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.
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