COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 169 della Società U.S. PRAIA (Matr. 206578) avverso la regolarità della Amatori Trebisacce – Praia (4 – 0) del 24.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore PRESTA Antonio, nato il 15.10.1963

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 169 della Società U.S. PRAIA (Matr. 206578) avverso la regolarità della Amatori Trebisacce – Praia (4 – 0) del 24.03.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore PRESTA Antonio, nato il 15.10.1963 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rileva La società reclamante ha trasmesso copia del reclamo alla controparte Società Amatori Trebisacce all’indirizzo pubblicato sul C.U. n. 18 del 25.09.2001, senza tenere conto dell’avvenuta variazione di indirizzo formalizzata con C.U. n. 41 pubblicato l’8.11.2001; variazione richiesta dalla Società Amatori Trebisacce con fax del 3.11.2001. Detto vizio del ricorso è punito ai sensi dell’art. 29 comma 9 del C.G.S. con l’inammissibilità del ricorso stesso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo; Dispone incamerarsi la tassa. Rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.
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