COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 170 della Società A.S. CALCIO CIRO’ KRIMISA (Matr. 610131) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (gara Cetraro – Calcio Cirò Krimisa del 14.04.2002; squalifica calciatori BAFFA Nicodemo per SEI GARE e SALERNO Vincenzo per QUATTRO GARE)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 170 della Società A.S. CALCIO CIRO’ KRIMISA (Matr. 610131)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 98 del 26.04.2002 (gara Cetraro – Calcio Cirò Krimisa del 14.04.2002; squalifica calciatori BAFFA Nicodemo per SEI GARE e SALERNO Vincenzo per QUATTRO GARE)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti l’arbitro, il commissario di campo e quello viaggiante “a chiarimenti”;
Rilevato
A) Per quanto attiene alla regolarità della gara. Dal rapporto dell’arbitro e del Commissario di campo nonché dei chiarimenti resi nell’odierna seduta é risultato in maniera chiara ed univoca che la gara ha avuto regolare corso e che mai il direttore di gara ebbe a dichiarare che la gara era conclusa e continuava pro-forma;
Le dichiarazioni contrarie del commissario viaggiante non possono essere prese in considerazione da questa Commissione essendo pacifico il principio che il referto e le dichiarazioni rese dall’arbitro hanno carattere di fonte privilegiata.
B) Per quanto attiene alla squalifica dei calciatori Baffa Nicodemo e Salerno Vincenzo dal rapporto del commissario di campo e dai chiarimenti forniti nel corso dell’odierna seduta appare chiaro ed inequivoco quanto di seguito riportato:
· che al 35 del secondo tempo il calciatore Baffa Nicodemo si rendeva responsabile di “gesti osceni” nei confronti dei sostenitori del Cetraro;
· che a fine gara il succitato Baffa Nicodemo, dopo avere estratto dal proprio borsone una tenaglia, si scagliava contro alcuni dirigenti e calciatori del Cetraro, prima di venire bloccato da alcuni dirigenti della stessa società ospitante;
· che, al termine della gara, il calciatore Salerno Vincenzo (che nel corso della stessa aveva preso parte ad una rissa avvenuta in campo fra quasi tutti i calciatori) profferiva nei confronti del commissario di campo e degli Organi Federali frasi offensive e minacciose;
considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a Salerno Vincenzo é congrua ed adeguata alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti addebitatigli, mentre appare conforme a giustizia ridurre la squalifica a Baffa Nicodemo;
visto l’art. 32 co.3 C.G.S.;
P.Q.M.
Riduce la squalifica a carico di BAFFA Nicodemo a CINQUE GARE.
Conferma la squalifica inflitta a SALERNO VINCENZO.
Rigetta il reclamo per quanto riguarda la regolarità della gara.
Dispone accreditarsi la tassa.
Preso atto delle discordanze tra le dichiarazioni rese dal direttore di gara, dal commissario di campo e dal commissario viaggiante nonché tra il rapporto dell’arbitro e quello del commissario di campo dispone trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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