COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società ARKINT 97 (Matr. 800007) avverso la regolarità della Amatori Amaroni – Arkint 97 (3 – 1) del 27.04.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SORRENTINO Maurizio, nato l’8.03.1968

COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società ARKINT 97 (Matr. 800007) avverso la regolarità della Amatori Amaroni – Arkint 97 (3 – 1) del 27.04.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SORRENTINO Maurizio, nato l’8.03.1968 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Rileva Il reclamo, ai sensi del punto 2 della normativa relativa all’abbreviazione dei termini procedurali pubblicata sul C.U. n. 7/A della F.I.G.C., doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Essendo disputatasi la stessa il giorno 27.04.2002, il reclamo doveva pervenire entro il 30.04.2002. Al contrario, essendo lo stesso pervenuto il 2.05.2002, è viziato di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile. Dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it