COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società ARKINT 97 (Matr. 800007) avverso la regolarità della Amatori Amaroni – Arkint 97 (3 – 1) del 27.04.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SORRENTINO Maurizio, nato l’8.03.1968
COMITATO REGIONALE CALABRIA - STAGIONE SPORTIVA 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 06/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 172 della Società ARKINT 97 (Matr. 800007)
avverso la regolarità della Amatori Amaroni – Arkint 97 (3 – 1) del 27.04.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore SORRENTINO Maurizio, nato l’8.03.1968
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
Rileva
Il reclamo, ai sensi del punto 2 della normativa relativa all’abbreviazione dei termini procedurali pubblicata sul C.U. n. 7/A della F.I.G.C., doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.
Essendo disputatasi la stessa il giorno 27.04.2002, il reclamo doveva pervenire entro il 30.04.2002.
Al contrario, essendo lo stesso pervenuto il 2.05.2002, è viziato di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone incamerarsi la tassa.
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