COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 118 della Società A.C. REAL AMENDOLARA (Matr. 610647) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 28 del 14.02.2002 (squalifica calciatore GOLIA Giovanni fino 01.08.2003; ammenda di € 103; tenere indenne l’arbitro dei danni subiti dalla propria auto, se richiesti)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 118 della Società A.C. REAL AMENDOLARA (Matr. 610647) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 28 del 14.02.2002 (squalifica calciatore GOLIA Giovanni fino 01.08.2003; ammenda di € 103; tenere indenne l’arbitro dei danni subiti dalla propria auto, se richiesti) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante e telefonicamente l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dal rapporto del direttore di gara e dai suoi chiarimenti risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Golia Giovanni; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 31.12.2002 la squalifica inflitta al calciatore GOLIA Giovanni; conferma nel resto l’impugnato provvedimento; Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it