COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 118 della Società A.C. REAL AMENDOLARA (Matr. 610647) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 28 del 14.02.2002 (squalifica calciatore GOLIA Giovanni fino 01.08.2003; ammenda di € 103; tenere indenne l’arbitro dei danni subiti dalla propria auto, se richiesti)
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 20/05/2002
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 118 della Società A.C. REAL AMENDOLARA (Matr. 610647)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. N. 28 del 14.02.2002 (squalifica calciatore GOLIA Giovanni fino 01.08.2003; ammenda di € 103; tenere indenne l’arbitro dei danni subiti dalla propria auto, se richiesti)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante e telefonicamente l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto del direttore di gara e dai suoi chiarimenti risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Golia Giovanni;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 31.12.2002 la squalifica inflitta al calciatore GOLIA Giovanni;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento;
Dispone accreditarsi la tassa reclamo.
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