COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA RAVENNA CALCIO avverso ammenda di lire 1.000.000 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 20.9.2001 ; gara MASI TORELLO-RAVENNA del 12.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA RAVENNA CALCIO avverso ammenda di lire 1.000.000 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 20.9.2001 ; gara MASI TORELLO-RAVENNA del 12.9.2001. Il RAVENNA CALCIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando di "avere potuto inequivocabilmente constatare l'entusiasmo e la partecipazione folcloristica del gruppo di sostenitori il cui atteggiamento, lo possiamo assicurare, non è mai trasceso in contestazioni palesemente irriverenti e offensive nei confronti dell'arbitro e dei suoi collaboratori. Le sporadiche contestazioni all'indirizzo della terna arbitrale sono coincise solamente in occasione di rare e circostanziate decisioni arbitrali che, peraltro, hanno destato forti perplessità nella maggioranza del pubblico presente, non solo di parte". Relativamente ai fatti occorsi al termine della gara "pare altrettanto dubbioso il fatto che siano stati proprio i sostenitori del RAVENNA(in campo neutro) ad essere protagonisti di reiterate offese ed a colpire l'arbitro con sputi, quando la propria squadra stava uscendo dal campo avversario dopo aver conseguito una significativa vittoria". Chiede l'annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) per quasi tutta la durata della gara, un nutrito gruppo di sostenitori del RAVENNA CALCIO gli rivolgeva frasi offensive ; 2) all'intervallo, un gruppetto di sostenitori del RAVENNA CALCIO, formato da circa 10 persone, reiterava le frasi offensive ; 3) a fine gara, nell'avviarsi verso gli spogliatoi, l'arbitro, gli assistenti ed i giocatori dell'A.C.Masi Torello sono stati oggetto, da parte del predetto gruppetto di sostenitori del RAVENNA CALCIO, di lanci di sputi, alcuni dei quali raggiungevano l'arbitro ; - ritenuto che il riprovevole comportamento dei sostenitori del RAVENNA CALCIO, pur se recidivo, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a lire 800.000 l'ammenda a carico del RAVENNA CALCIO. Dispone per l'accredito della tassa versata.
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