COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.C.SCANDIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.CAVALIERE ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 18.10.2001 ; gara SCANDIANO-ROLO del 14.10,2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.C.SCANDIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.CAVALIERE ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 18.10.2001 ; gara SCANDIANO-ROLO del 14.10,2001. L'A.P.C.SCANDIANO ricorre avverso il provvedimento sopra menzionato dichiarando che "il nostro portiere CAVALIERE ENRICO, dopo avere subito un fallo(veniva colpito alla nuca), cadendo, con un gesto istintivo e a protezione personale, alzava la gamba destra colpendo(senza procurare danno alcuno) un avversario. Nel prosieguo il nostro calciatore veniva soccorso dal medico e dal massaggiatore in quanto aveva subito un leggero trauma cranico". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originale, ha ribadito che,a gioco fermo, il calc.CAVALIERE, in reazione, colpiva intenzionalmente con un calcio un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CAVALIERE ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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