COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CATTOLICA avverso squalifica al 10.12.2001 calc.ARCANGELI DANIELE e CAROTI MAURO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 dell’11.10.2001 e n.14 del 18.10.2001 ; gara CATTOLICA-MORCIANO del 7.10.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 25/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CATTOLICA avverso squalifica al 10.12.2001 calc.ARCANGELI DANIELE e CAROTI MAURO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 dell'11.10.2001 e n.14 del 18.10.2001 ; gara CATTOLICA-MORCIANO del 7.10.2001. L'A.C.CATTOLICA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati segnalando che dopo l' annullamento di una rete su indicazione di un assistente del direttore di gara "alcuni giocatori del CATTOLICA si avvicinavano all'arbitro e al suo collaboratore per chiedere chiarimenti". "L'assistente dell' ;arbitro è stato avvicinato, in quel frangente, dai calciatori del CATTOLICA che chiedevano spiegazioni e, in modo vivace e concitato, cercavano di richiamare vanamente la sua attenzione tallonandolo, toccandolo e non spingendolo al petto(come da supplemento di rapporto redatto dallo stesso)" ;."In realtà l'assistente del direttore di gara è stato toccato e non spintonato dal calc.CAROTI, mentre il calc.ARCANGELI non ha preso parte alle proteste e tanto meno ha spinto o toccato l' assistente". Chiede una sensibile riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'assistente dell'arbitro, confermando integralmente il supplemento di rapporto, ha ribadito che, dopo la mancata convalida di una rete, alcuni giocatori dell'A.C.CATTOLICA gli si avvicinavano e, fra questi, il calc.CAROTI ed il calc.ARCANGELI lo spintonavano, seppure non violentemente, rivolgendogli nel contempo frasi offensive ; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.CAROTI possa essere punito con una sanzione più contenuta, mentre congrua appare la sanzione a carico del calc.ARCANGELI, che non prendeva parte alla gara ed era partito dalla panchina per esternare nei confronti dell'assistente e spingerlo come detto sopra, d e l i b e r a - di ridurre al 30.11.2001 la squalifica del calc.CAROTI MAURO e di confermare la squalifica al 10.12.2001 del calc.ARCANGELI DANIELE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it