COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERSICETANA avverso squalifica per 3 giornate calc.MARTINELLI GIUSEPPE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 dell’8.11.2001 ; gara VIRTUS ROTEGLIA-PERSICETANA del 4.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERSICETANA avverso squalifica per 3 giornate calc.MARTINELLI GIUSEPPE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 dell'8.11.2001 ; gara VIRTUS ROTEGLIA-PERSICETANA del 4.11.2001. L'A.C.PERSICETANA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che "il MARTINELLI protestava garbatamente con l'arbitro. MARTINELLI GIUSEPPE ha si alzato il dito nel parlare, ma è un suo modo di fare. MARTINELLI GIUSEPPE non ha minacciato l'arbitro, ha soltanto educatamente fatto notare che era tutta la partita che sbagliavano(la terna) e che non era giusto". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che dal referto di gara si evince che, al termine di una azione di gioco, il calc.MARTINELLI imputava all'arbitro una direzione non imparziale della gara e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva una frase minacciosa, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MARTINELLI GIUSEPPE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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