COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALDERARA L.C.L.97 avverso squalifica per 3 giornate calc.SCAGNOLARI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 3.1.2002 ; gara CALDERARA-RUBIERESE del 23.12.2001

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°27 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALDERARA L.C.L.97 avverso squalifica per 3 giornate calc.SCAGNOLARI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 25 del 3.1.2002 ; gara CALDERARA-RUBIERESE del 23.12.2001. L'ASS.CALDERARA L.C.L.97 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento "contestando le giornate inflitte, in quanto il giocatore è stato espulso per fallo di gioco, e non a gioco fermo come riportato dal referto arbitrale. Il calciatore, oltre tutto, si allontanava dal campo senza protestare". La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - atteso che, a conferma del referto originario, l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc.SCAGNOLARI, era stato espulso per avere colpito, a gioco fermo, con un violento calcio un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.SCAGNOLARI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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