COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°34 del 07/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PUIANELLO avverso squalifica al 20.3.2002 calc.TAVELLA OMAR delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 31.1.2002 gara CALERNO- PUIANELLO del 27.1.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°34 del 07/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PUIANELLO
avverso squalifica al 20.3.2002 calc.TAVELLA OMAR
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 31.1.2002
gara CALERNO- PUIANELLO del 27.1.2002
L'U.S.PUIANELLO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato "pur riconoscendo il gesto esuberante di protesta, senza peraltro mai offendere, né prima né dopo l'espulsione, il direttore di gara, da parte del TAVELLA, precisa che il contatto con il petto nei confronti dell'arbitro è stato innescato ed accentuato dai compagni di squadra, che si sono accalcati dietro il giocatore dopo l'annullamento del gol". Chiede una riduzione della sanzione e che sia sentito il calc.TAVELLA.
La Commissione :
- premesso che non viene sentito il calc.TAVELLA in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente proposto (art.30 C.G.S.) ;
- visti gli atti ufficiali ;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha fornito precisazioni sulla dinamica degli accadimenti che hanno portato il calc.TAVELLA a spingere con il petto e con una mano il petto del direttore di gara;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.TAVELLA possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 15.3.2002 la squalifica del calc.TAVELLA OMAR.
Dispone per la restituzione della tassa versata in 130.
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