COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.S. PANCRAZIO Avverso squalifica per 3 giornate calc.FOSCHI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 7.3.2002 gara PUNTA MARINA-S. PANCRAZIO DEL 27.2.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.S. PANCRAZIO Avverso squalifica per 3 giornate calc.FOSCHI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 7.3.2002 gara PUNTA MARINA-S. PANCRAZIO DEL 27.2.2002 La POL.S.PANCRAZIO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato segnalando che in una azione di calcio d'angolo "il FOSCHI si sgomitava con un avversario in piena area di rigore, nell'intento di smarcarsi, ma senza cattiveria alcuna, l'altro pur di non farselo sfuggire, faceva altrettanto, anche llui senza cattiveria, tanto è vero che dopo l' espulsione uscivano insieme subito dal campo senza astio, dandosi la mano" . Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gi atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato che il calc.FOSCHI STEFANO, a gioco fermo, colpiva con una gomitata al volto un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FOSCHI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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