COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 28/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CADELBOSCHESE Avverso squalifica per 3 giornate calc.GELATI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 14.3.2002 gara TRAVERSATOLO-CADELBOSCHESE del 10.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 28/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CADELBOSCHESE Avverso squalifica per 3 giornate calc.GELATI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 14.3.2002 gara TRAVERSATOLO-CADELBOSCHESE del 10.3.2002 L'U.S.CADELBOSCHESE ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente "che il calc.GELATI ENRICO in un'azione di gioco con il giocatore avversario, durante l'arco del secondo tempo si sono sgomitati a vicenda, senza però inveire più di tanto ad ulteriori reazioni. Dimostra il fatto che dopo l'espulsione da parte dell' arbitro i giocatori sono usciti, uno vicino all'altro, e fuori dal campo si sono fermati per seguire la gara, essendo anche amici ed avendo giocato per diversi anni insieme". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali: - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc.GELATI, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo al viso un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GELATI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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