COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 04/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BEDONIA avverso squalifica per 3 giornate calc.DE RE ROBERTO e MANDATO MIRCO; inibizione all’11.4.2002 mass.CHIAPPARI LEONARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 21.3.2002 gara FONTANELLATESE-BEDONIA del 17.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°38 del 04/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BEDONIA avverso squalifica per 3 giornate calc.DE RE ROBERTO e MANDATO MIRCO; inibizione all'11.4.2002 mass.CHIAPPARI LEONARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 21.3.2002 gara FONTANELLATESE-BEDONIA del 17.3.2002 L'A.S.BEDONIA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati affermando che "le pesanti offese di fine gara non solo non sono state pesanti, ma non sono nemmeno esistite" ;. "A fine partita, infine, gli unici mormorii sono provenuti dagli spalti dove erano collocati una decina di ns.sostenitori, che sicuramente non indossavano nessuna divisa da gioco". Esclude che i calc.DE RE e MANDATO, a fine gara, abbiano offeso l'arbitro, anche perchè si trovavano in altra parte dell'impianto e chiede l'annullamento o almeno una forte riduzione dei provvedimenti a carico dei calc.DE RE e MANDATO e al mass.CHIAPPARI in quanto totalmente estranei ai fatti sopra descritti. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo riguardante l'inibizione all' 11.4.2002 del mass.CHIAPPARI, non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario,si è detto certo di aver inequivocabilmente identificato nei calciatori DE RE ROBERTO, capitano dell'A.S.BEDONIA che era stato ammonito nel corso del I° tempo, e MANDATO MIRCO gli autori delle frasi offensive e scurrili rivoltegli a fine gara, al rientro negli spogliatoi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc.DE RE ROBERTO e MANDATO MIRCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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