COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 09/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POLESINE per presunta irregolarità gara POLESINE-PRO PIACENZA del 14.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°43 del 09/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POLESINE per presunta irregolarità gara POLESINE-PRO PIACENZA del 14.4.2002 L'A.S.POLESINE eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata poiché alla stessa avrebbe partecipato, nelle file del PRO PIACENZA il calc.GALLI FABIO che risultava squalificato. Infatti il predetto "squalificato per una giornata nel campionato di I^ categoria per ottava ammonizione, come risulta dal C.U.n.37 del 28.3.2002, ha partecipato alla gara Turris-Pro Piacenza del campionato juniores provinciale il giorno 6.4.2002. Nella serata dello stesso giorno la prima squadra anticipava la gara della 26^ giornata di I^ categoria, giocando con il River Club. Essendo le due gare avvenute lo stesso giorno, si ritiene non scontata la giornata di squalifica per cui ne deriva l'irregolarità della gara successiva, e cioè quella in oggetto, influendo quindi sul risultato e sul regolare svolgimento della stessa. Per quanto sopra esposto si richiede alla società PRO PIACENZA, se ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di aver fatto partecipare il giocatore GALLI FABIO alla gara in oggetto, sia inflitta la perdita della gara col punteggio 2-0". Controdeduce l'A.C.PRO PIACENZA affermando che "il ricorso proposto è illegittimo, irrituale, infondato e/o comunque nullo per ragioni di diritto e di merito". Nullo per i seguenti motivi. In diritto, perché : 1)copia del ricorso è stata inviata alla scrivente non all'indirizzo ufficiale pubblicato sull'annuario delle società ma erroneamente presso il campo sportivo ove si svolgono le gare; 2) al ricorso non era allegata la prescritta tassa o l'alternativa comunicazione del versamento in conto della stessa; 3) perché "assume la posizione irregolare di un calciatore(condizione basilare per la motivazione) prima del relativo comunicato ufficiale ancorché non definitivo" . Nel merito, perché "il tesserato colpito da squalifica deve scontare la sanzione per la squadra nella quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. La circostanza si è verificata. Il giocatore GALLI FABIO non ha partecipato alla gara di campionato Pro Piacenza-River Club disputatasi il 6.6.2002, nel campionato in cui aveva subito la squalifica". Chiede che il ricorso dell'A.S.POLESINE venga dichiarato inammissibile, illegittimo e/o comunque nullo e, in ogni caso, di sospendere ogni giudizio in attesa della pronuncia della C.A.F. in ordine alla partecipazione del calc.GALLI alla gara Pro Piacenza-Turris del 6.4.2002 relativa al campionato provinciale juniores. La Commissione, - premesso che il ricorso dell'A.S.POLESINE viene ritenuto, in diritto, valido perchè : 1) circa l'errato inoltro della copia del gravame ad un indirizzo diverso da quello ufficiale, l'adempimento è preordinato a garantire l'osservanza del principio del contraddittorio. Tale esigenza sostanziale risulta nella specie soddisfatta con la costituzione della controparte che ha provveduto a rimettere proprie controdeduzioni, tese a contestare la fondatezza nel merito della richiesta avanzata dall'A.S.POLESINE di assegnazione della vittoria per 0-2 della gara in questione; 2) a richiesta di questa C.D., come previsto dal comma 8 dell'art.29 del C.G.S., l'A.S.POLESINE ha provveduto a regolarizzare la posizione della tassa in data 29.4.2002; 3) l'eccezione appare infondata, ove si consideri che il reclamo è congruamente motivato; - premesso altresì che non viene presa in considerazione la richiesta dell'A.C. PRO PIACENZA di rinviare il giudizio e, quindi, la decisione alla conoscenza della pronuncia della C.A.F. su altro argomento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che a nulla può valere la circostanza invocata dalla ricorrente circa la partecipazione del calc.GALLI ad altra gara di altro campionato per la quale questa C.D., a seguito di altro reclamo, si è già pronunciata nella riunione del 22.4.2002 con le relative sanzioni; - ritenuto che il calc.GALLI abbia scontato la giornata di squalifica non partecipando, nel campionato di competenza, alla gara Pro Piacenza-River Club del 6.4.2002, - valutata, conseguentemente, regolare la partecipazione del calc. GALLI alla gara POLESINE – PRO PIACENZA del 14.04.2002, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dall'A.S.POLESINE, confermando il risultato acquisito sul campo : POLESINE 1-PRO PIACENZA 2. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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