COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAORSO per presunta irregolarità gara COMBISALSO-CAORSO del 16.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAORSO per presunta irregolarità gara COMBISALSO-CAORSO del 16.9.2001. L'U.S.CAORSO eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto " in quanto il G.S.COMBISALSO ha schierato in campo il giocatore PINAZZI DAVIDE in posizione irregolare, lo stesso giocatore non doveva partecipare alla gara in quanto espulso e quindi squalificato per una gara, nella partita del 10.5.2001 Combisalso-Golese del campionato di II^ categoria 2000/2001. Essendo questa gara l'ultima del campionato 2000/2001 e quindi non potendo, il PINAZZI DAVIDE, scontare la squalifica in quella stagione sportiva, se ne deduce che il giocatore doveva scontarla nel campionato successivo e quindi nella prima partita utile di campionato (e non di Coppa Emilia). Chiede la punizione sportiva della perdita della gara applicando l'art.12 comma 5/a del C.G.S..". Controdeduce il G.S.COMBISALSO affermando che : 1) "il comunicato n.39 non è mai pervenuto e/o se è pervenuto è stato da noi smarrito" ; 2) "che lo smarrimento è verosimile in quanto fra maggio e giugno si è cambiato l'organigramma societario" ; 3) prima dell' inizio del campionato si è interessato per accertarsi di non avere giocatori squalificati e che gli venne risposto di consultare l'ultimo comunicato, che per loro era il n.38. Invocando la buonafede per il comportamento tenuto, chiede la ripetizione dell'incontro o l' invalidazione del reclamo. La Commissione, - verificato che il calc.PINAZZI DAVIDE, con provvedimento pubblicato sul C.U.n.39 del C.P. di Parma datato 16.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per 1 giornata di gara ; - considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ; - atteso che il calc.PINAZZI DAVIDE ha partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato COMBISALSO 3-CAORSO 2) senza averne titolo, per non avere ancora scontato la predetta squalifica ; - non potendo accogliere le argomentazioni addotte dall'U.S.CAORSO, anche perché i provvedimenti pubblicati sul C.U., che è l'unico documento attraverso il quale vengono trasmesse tutte le disposizioni relative allo svolgimento delle gare, ai sensi dell'art.17 comma 11, "si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale" ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al G.S. COMBISALSO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara COMBISALSO-CAORSO del 16.9.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. PINAZZI DAVIDE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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