COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.EDELWEISS Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 14.2.2002 gara EDELWEISS-PROSIDER del 10.2.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.EDELWEISS Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 14.2.2002 gara EDELWEISS-PROSIDER del 10.2.2002 L'U.S.EDELWEISS, della quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto, riconoscendo colpevoli di quanto verificatosi i tesserati dell'A.C.PROSIDER PONTE NUOVO, che sono i soli a carico dei quali sono stati assunti provvedimenti disciplinari. In particolare, dopo che un giocatore avversario aveva colpito con un pugno un calciatore dell'U.S.EDELWEISS, venendo conseguentemente espulso, lo stesso, nell'uscire dal terreno di gioco, si avvicinava alla rete di protezione e lanciava calci e pugni verso il pubblico e un suo compagno di squadra faceva altrettanto; "a questo punto anche tutti i componenti della panchina della PROSIDER si proiettavano in campo, all'inseguimento dei giocatori dell'EDELWEISS i quali, impauriti, si precipitavano all' interno degli spogliatoi per evitare, appunto, la rissa. L'arbitro, che non riceveva né offese né colpi, a questo punto dichiarava chiusa la partita, dopo averla sospesa a circa 10 minuti dalla fine". " Appare evidente come nel caso di specie, l'oggettiva impossibilità a proseguire l'incontro, valutata dall'arbitro, non sia dovuta ad una rissa, ma piuttosto ad una vera e propria aggressione perpetrata dai giocatori e dai componenti la panchina della PROSIDER nei confronti dei giocatori e del pubblico dell'EDELWEISS". Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e la punizione della perdita della gara per ll' U.S.PROSIDER PONTE NUOVO o, in subordine, fermo restando il richiesto annullamento, "qualsivoglia ulteriore provvedimento", La Commissione, - visti gi atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originale, ha ribadito che : 1) dopo avere subito un fallo, rilevato dall'arbitro, il calc.FANTUZZI colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, si dirigeva verso le tribune inveendo verso il pubblico; 2) nascevano tafferugli fra i giocatori delle due squadre, in più punti del campo di gioco, tafferugli ai quali partecipavano tutte le persone che componevano le due panchine; 3) il calc.PELLEGRINI, aggrappato alla recinzione del campo, inveiva verso una parte del pubblico; 4) avendo notato che i partecipanti ai tafferugli erano almeno una decina per squadra(alcuni giocatori di entrambe le squadre avevano invece raggiunto gli spogliatoi) e che la situazione era talmente caotica e tante erano le persone presenti sul terreno di gioco che qualsiasi intervento per portare la calma era assolutamente impossibile, riteneva che la gara non potesse proseguire e, conseguentemente, ne decretava la sospensione, riferendo, successivamente, la decisione ai due capitani; 5) per tutta la durata della gara i sostenitori delle due squadre rivolgevano ai giocatori della compagine rispettivamente avversaria frasi provocatorie ed offensive; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, conseguentemente, la decisione assunta in primo grado, d e l i b e r a - di confermare a carico dell'U.S.EDELWEISS la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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