COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 11/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.R.MORCIANO CALCIO avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 14.3.2002 gara ASAR 1972-MORCIANO CALCIO del 24.2.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 11/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA S.R.MORCIANO CALCIO
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 14.3.2002
gara ASAR 1972-MORCIANO CALCIO del 24.2.2002
Il ricorso della S.R.MORCIANO CALCIO - che aveva fatto richiesta di audizione e che era stata a ciò invitata nella persona del Presidente, ma che non si è presentata all'odierno dibattimento - non può essere preso in esame in quanto la comunicazione alla controparte, di cui all'art.29 comma 5 del C.G.S., risulta inoltrata ad un indirizzo diverso da quello ufficiale pubblicato sul C.U.n. 7 del C.P. di Rimini datato 16.8.2001 nonché indicato nell'annuario delle società per la stagione sportiva 2001/2002 edito dal C.R.E.R. ed inviato, a suo tempo, a tutte le società affiliate. Per tale motivo, richiamandosi al comma 9 dello sopra citato articolo, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S.R.MORCIANO CALCIO e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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