COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ORLANDINI PAOLO-dir.G.S.QUATTRO CASTELLA-MATILDICA avverso inibizione al 29.10.2001 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 6 del 20.9.2001 ; gara COLLAGNA-QUATTRO CASTELLA del 16.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ORLANDINI PAOLO-dir.G.S.QUATTRO CASTELLA-MATILDICA avverso inibizione al 29.10.2001 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 6 del 20.9.2001 ; gara COLLAGNA-QUATTRO CASTELLA del 16.9.2001. Il sig.ORLANDINI PAOLO, dir.G.S.QUATTRO CASTELLA-MATILDICA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra riportato provvedimento facendo presente che "verso la fine della partita cadeva proprio davanti a me(ero impiegato come guardalinee) un nostro atleta, colpito in pieno petto da un rinvio molto forte di un giocatore avversario che gli procurava difficoltà respiratoria. Essendo il nostro giocatore proprio davanti ai miei piedi e vista la difficoltà a respirare e dato che la nostra panchina si trovava dalla parte opposta del terreno di gioco, ho ritenuto di dovere intervenire in soccorso del mio giocatore. Pochi attimi dopo è sopraggiunto il direttore di gara che in modo perentorio e assai poco conciliante mi intimava di uscire dal terreno di gioco". "A questo punto, ritenendo di aver agito solamente per il bene del mio tesserato e di aver subito una ingiustizia, ho perso il controllo e ho usato espressioni poco riguardose nei confronti del direttore di gara e di questo me ne scuso sinceramente" . Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il dir.ORLANDINI, dopo essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione, seppure con l'intento di portare assistenza ad un calciatore infortunato, rivolgeva all'arbitro - sopraggiunto dopo "pochi attimi", come attestato dallo stesso reclamante - che gli contestava l'infrazione, ripetute frasi offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 29.20.2001 del dir.ORLANDINI PAOLO. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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