COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.GIOVECCA avverso squalifica per 5 giornate calc.FABBRI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 26 del 31.1.2002 ; delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 26 del 31.1.2002 ; gara GIOVECCA-CASOLA VALSENIO del 27.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.GIOVECCA avverso squalifica per 5 giornate calc.FABBRI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 26 del 31.1.2002 ; delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 26 del 31.1.2002 ; gara GIOVECCA-CASOLA VALSENIO del 27.1.2002. Il G.S.GIOVECCA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "durante un'azione di rimessa della squadra ospite, il giocatore FABBRI ed il suo diretto avversario saltavano contemporaneamente per colpire di testa un pallone alto ; nel compiere il gesto FABBRI allargava le braccia per aiutarsi nell'elevazione e colpiva involontariamente l' avversario che si trovava alle sue spalle, procurando un leggero sanguinamento ad un labbro. Nella motivazione del G.S. è riportato che la palla, e quindi l'azione di gioco è lontana, ma questo non è assolutamente vero, è riportato inoltre che il FABBRI colpiva volontariamente l'avversario, anche questo riteniamo di poterlo escludere, anche se sulla volontarietà o meno del fallo ci si deve affidare alla valutazione del direttore di gara". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.FABBRI, in azione di gioco, disinteressandosi del pallone, colpiva volontariamente con una gomitata al viso un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso ; - ritenuto che il deplorevole gesto compiuto dal calc.FABBRI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.FABBRI PAOLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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