COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PREMILCUORE ARPAX avverso squalifica al 17.3.2002 all.RINIERI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 27 del 30.1.2002 ; gara BAKIA-PREMILCUORE del 27.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PREMILCUORE ARPAX avverso squalifica al 17.3.2002 all.RINIERI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 27 del 30.1.2002 ; gara BAKIA-PREMILCUORE del 27.1.2002. L'A.C.PREMILCUORE ARPAX ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che "non si ravvisa nel tecnico sig.RINIERI una illegalità sportiva nel comportamento adottato in quel momento dal direttore di gara. Infatti, il tecnico, cosciente dell'invito ad allontanarsi, prontamente si portava verso l'uscita dal campo di gara senza peraltro invalidare le operazioni dettate dal direttore di gara. Si ritiene importante sottolineare il comportamento civile ed umano tenuto dal tecnico del PREMILCUORE e il n.8 avversario il quale, dal canto suo provvedeva ripetutamente ad offendere verbalmente il sig.RINIERI, mentre questi provvedeva da solo all'uscita del campo di gara". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato in toto il referto originario, dal quale si rileva che l'all.RINIERI , dopo la comunicazione di allontanamento per comportamento non regolamentare, entrava sul terreno di gioco protestando vivacemente e, nell'allontanarsi, spintonava al petto un giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 17.3.2002 dell' all.RINIERI MARCO. Dispone per l'incameramento dell'importo versato in 51,65 euro e per l'addebito di ulteriori euro 51,65 a completamento della tassa reclamo.
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