COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PONTICELLI IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CAMPANA ANTONIO e inibizione al 31.5.2002 mass.COLITTI EUGENIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 27 del 7.2.2002 ; gara FOSSATONE-PONTICELLA IDICE del 3.2.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PONTICELLI IDICE avverso squalifica per 3 giornate calc.CAMPANA ANTONIO e inibizione al 31.5.2002 mass.COLITTI EUGENIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 27 del 7.2.2002 ; gara FOSSATONE-PONTICELLA IDICE del 3.2.2002. L'A.S.PONTICELLI IDICE ricorre avverso i provvedimenti di cui in epigrafe contestando, dianzi tutto, il comportamento tenuto dall'arbitro durante tutta la gara. Aggiunge che "come constatato altre volte, mi trovo un calciatore ed un dirigente squalificati per molte giornate, e non per mancato rispetto agli avversari e per aver commesso falli durissimi di gioco. Constato invece che rivolgersi all'arbitro, a fine gara, significa necessariamente minacciarlo(di cosa poi) oppure offenderlo. Diciamo che il più delle volte l'arbitro scrive il referto riportando le polemiche di fine gara(che magari non andrebbero fatte) con minacce ed insulti alla propria persona" . Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) a fine gara il calc.CAMPANA rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose ; 2) che il mass.COLITTI, entrato in campo per soccorrere un calciatore infortunatosi, rivolgeva all'arbitro frasi offensive, venendo conseguentemente allontanato dal terreno di gioco, lasciando il quale reiterava le offese, aggiungendo frasi minacciose, reiterando ancora le offese, a fine gara, nei pressi degli spogliatoi ; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal mass.COLITTI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 15.4.2002 l'inibizione del mass.COLITTI EUGENIO e di confermare la squalifica per 3 giornate del calc.CAMPANA ANTONIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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