COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.S.PELLEGRINO EVERTON avverso squalifica per 3 giornate calc.BORTOLOMASI ANDREA e al 3.3.2002 all.VIAPPIANI FRANCO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 22 del 31.1.2002 ; gara S.PROSPERO-EVERTON del 27.1.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.S.PELLEGRINO EVERTON avverso squalifica per 3 giornate calc.BORTOLOMASI ANDREA e al 3.3.2002 all.VIAPPIANI FRANCO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 22 del 31.1.2002 ; gara S.PROSPERO-EVERTON del 27.1.2002. L'U.S.S.PELLEGRINO EVERTON ricorre avverso i provvedimenti di cui all' ;oggetto facendo presente che : 1) il calc.BORTOLOMASI "non intendeva in alcun modo rivolgersi al direttore di gara, ma era arrabbiato con se stesso per la stupidità con cui aveva provocato il secondo cartellino giallo e, quindi, l'automatica esclusione dalla gara" ; 2) l' all.VIAPPIANI, che durante il confronto aveva protestato "al termine dello stesso intendeva scusarsi con il direttore di gara per il suo comportamento, generato dalla tensione, e non molestare o chiedere clemenza al direttore di gara". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando l'originario referto, ha ribadito che : 1) il calc.BORTOLOMASI, espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco gli rivolgeva una frase offensiva che, per il contenuto specifico, ad altri non poteva essere indirizzata se non a lui ; 2) l'all.VIAPPIANI, allontanato dal terreno di gioco per esasperate proteste, fuori dal recinto di gioco rivolgeva all'arbitro ripetute frasi offensive e, al termine della gara, nonostante l'invito ad allontanarsi, entrava nello spogliatoio del direttore di gara lo invitava a "non squalificarlo, perché la squadra aveva bisogno della sua presenza", d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando "in toto" i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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