COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PROSIDER PONTE NUOVO Avverso squalifica al 31.12.2002 calc.FANTUZZI PAOLO, per dita gara e ammenda 75 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 14.2.2002 gara EDELWEISS-PROSIDER del 10.2.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°35 del 14/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PROSIDER PONTE NUOVO
Avverso squalifica al 31.12.2002 calc.FANTUZZI PAOLO, per dita gara e ammenda 75 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 14.2.2002
gara EDELWEISS-PROSIDER del 10.2.2002
L'A.C.PROSIDER PONTE NUOVO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati mettendo dianzi tutto in evidenza la diversità di trattamento dei giocatori della propria squadra rispetto a quelli della compagine avversaria, posto che nelle motivazioni addotte dal G.S. è affermata"una pari responsabilità dei giocatori delle due squadre nel verificarsi della rissa". In merito ai provvedimenti impugnati afferma che : 1) il calc.FANTUZZI "ha certamente colpito al volto un avversario anche se in maniera blanda, ma solo dopo aver ricevuto a propria volta lo stesso trattamento, e più precisamente uno schiaffo in volto. In relazione al comportamento nei confronti del pubblico "è dovuto al fatto che il giocatore stesso, oltre ad essere stato offeso in maniera pesante dai presenti, ha ricevuto una serie di sputi dal pubblico al momento dell'uscita, dovuta alla giusta espulsione"; 2) la sospensione della gara è avvenuta quando mancavano soli 4 minuti al termine e si chiede se non fosse stato il caso di portare a termine la stessa, dopo aver effettuato una breve pausa, ed il campo di gioco non era invaso da persone che non fossero giocatori, tecnici o dirigenti regolarmente iscritti in elenco; 3) in relazione all'ammenda per intemperanze dei sostenitori, rileva che sin dai primi minuti la squadra era passata in vantaggio e, quindi, non comprensibile il motivo di tali eventuali comportamenti. Si trattava di un risultato " prestigioso e gratificante, ormai portato a termine, in quanto mancavano 4 minuti alla fine, "il dubbio è che tale comportamento provocatorio non fosse stato tenuto da parte del pubblico della squadra ospitante". Chiede : 1) una riduzione della squalifica del calc.FANTUZZI; 2) la cancellazione dell'ammenda; 3) l'omologazione del risultato conseguito al momento dell a sospensione, che la vedeva in vantaggio per 1-0 o, in subordine la ripetizione della partita.
La Commissione,
- visti gi atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originale, ha ribadito che : 1) dopo avere subito un fallo, rilevato dall'arbitro, il calc.FANTUZZI colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, si dirigeva verso le tribune inveendo verso il pubblico; 2) nascevano tafferugli fra i giocatori delle due squadre, in più punti del campo di gioco, tafferugli ai quali partecipavano tutte le persone che componevano le due panchine; 3) il calc.PELLEGRINI, aggrappato alla recinzione del campo, inveiva verso una parte del pubblico; 4) avendo notato che i partecipanti ai tafferugli erano almeno una decina per squadra(alcuni giocatori di entrambe le squadre avevano invece raggiunto gli spogliatoi) e che la situazione era talmente caotica e tante erano le persone presenti sul terreno di gioco che qualsiasi intervento per portare la calma era assolutamente impossibile, riteneva che la gara non potesse proseguire e, conseguentemente, ne decretava la sospensione, riferendo, successivamente, la decisione ai due capitani; 5) per tutta la durata della gara i sostenitori delle due squadre rivolgevano ai giocatori della compagine rispettivamente avversaria frasi provocatorie ed offensive;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.FANTUZZI possa essere punito con una sanzione più contenuta;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, conseguentemente, le altre decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.9.2002 la squalifica del calc.FANTUZZI PAOLO e di confermare a carico dell'A.C.PROSIDER PONTE NUOVO la punizione sportiva del la perdita della gara per 0-2 nonché l'ammenda di 75 per le intemperanze dei sostenitori.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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