COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°40 del 18/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERTICARA avverso squalifica al 31.12.2002 calc.GUERRINI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 28.3.2002 gara PERTICARA-ASAR 1972 del 24.3.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°40 del 18/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERTICARA avverso squalifica al 31.12.2002 calc.GUERRINI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 28.3.2002 gara PERTICARA-ASAR 1972 del 24.3.2002 L'A.C.PERTICARA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che, mentre l'arbitro stava per annotare alcune decisioni sul taccuino "il GUERRINI si avvicinava di corsa con un certo affanno e poggiava la sua mano sull'avambraccio dell'arbitro, con il chiaro intendimento di cercare di convincerlo, a parole, dal desistere nell'atto che stava effettuando e cercando nel contempo di esporgli una giustificazione al comportamento dei propri compagni. Riteniamo che il suo comportamento sia stato improntato alla massima correttezza ed educazione, senza alcuna forzatura violenta e senza alcuna pressione sull'avambraccio dell'arbitro" ;. Chiede l'annullamento o, quanto meno, una sensibile riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, mentre si apprestava ad assumere un provvedimento disciplinare a carico di due giocatori che si erano presi a calci, il calc.GUERRINI, venendo di corsa lo urtava con il petto ad una spalla, spostandolo di circa mezzo metro, senza procurargli dolore, tenendogli poi un braccio per qualche secondo, nel tentativo di evitargli di mostrare il cartellino rosso ai due predetti calciatori, venendo poi lui stesso espulso; - ritenuto che il riprovevole comportamento tenuto dal calc.GUERRINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.7.2002 la squalifica del calc.GUERRINI DANIELE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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