COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 19/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara C.O.T. – FOLGORE del 15/ 9/2001

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 19/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara C.O.T. - FOLGORE del 15/ 9/2001 Si da' atto che la gara a margine non e' stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra Folgore per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di £ 300.000. (1ma rinuncia) con obbligo di corrispondere l'indennizzo per mancato incasso nella misura di £ 400.000. alla Societa' C.O.T. RECLAMI Gara S.GIORGIO - REALMONTE CALCIO del 16/ 9/2001 1-2; Sospesa al 12' del 2° tempo. Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 12' del 2° tempo, a giuoco in svolgimento, il calciatore Budite Onofrio (S.Giorgio) si infortunava gravemente battendo la testa a seguito di uno scontro fortuito con un avversario; trasportato in 17.290 ospedale il Budite, all'atto di riprendere la gara, l'arbitro veniva informato dal dirigente accompagnatore della Societa' S.Giorgio che la stessa si sarebbe astenuta dal proseguirla; Valutata l'eccezionalita' del caso e l'inequivocabile chiarezza del motivo che ha indotto la Societa' S.Giorgio a non proseguire nella disputa della gara, si ritiene di non applicare le sanzioni afflittive previste dall'art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F. Per quanto sopra esposto; Si delibera: Di assegnare gara perduta per 0-2 alla Societa' S.Giorgio.
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