COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. ACI S.ANTONIO (CT) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Sciuto Francesco – GARA COMISO – ACI S.ANTONIO del 23.09.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. B – C.U. n.18 del 26.09.2001 – Proc. n. 13/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 10/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. ACI S.ANTONIO (CT) - (avverso squalifica 3 gare calciatore Sciuto Francesco - GARA COMISO - ACI S.ANTONIO del 23.09.2001 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. B - C.U. n.18 del 26.09.2001 - Proc. n. 13/A L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Sciuto sostenendo la non volontarietà del fallo commesso e sanzionato con l’espulsione del Direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, fonte di prova a norma di regolamento; 2) Dalla lettura del referto di gara si evince tanto la volontarietà del gesto del calciatore Sciuto quanto il fatto che il “contrasto” di giuoco (così come definito dall’appellante) si è in realtà manifestato a “palla a notevole distanza dal giuoco”; 3) Adeguata appare la sanzione irrogata dal primo Giudice tenuto conto dell’atto commesso; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (L.200.000.)=.
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